Aiutare un cane chiuso in auto: cosa dice la legge

Gesto da condannare in qualsiasi stagione e con qualsiasi temperatura all’esterno, lasciare un cane chiuso all’interno dell’auto è davvero orribile. Non importa se si pensa che verrà impiegato poco tempo per la commissione da svolgere o se venga fatto senza rifletterci troppo su. E’ sbagliato e nessuna giustificazione potrà mai essere abbastanza valida.

Purtroppo è un fatto che capita e quando vi si assiste si vorrebbe poter intervenire repentinamente senza aspettare l’intervento delle forze dell’ordine, soprattutto se le temperature esterne sono davvero preoccupanti, ad esempio in piena estate con il caldo che è eccessivo. Quindi come potersi comportare in questi casi? Questo è ciò che dice la legge.

Cosa fare se si trova un cane chiuso in un’auto?

Cane in auto (Foto Pixabay)
Cane in auto (Foto Pixabay)

Fondamentale capire che oltre ad essere sbagliato e pericoloso per l’animale, lasciare un cane chiuso nell’auto è anche un reato. Se si è testimoni di un simile fatto, sarà necessario in primis controllare e valutare al situazione. Occorrerà notare se ci sia qualche finestrino aperto, se la zona dove è posteggiato il veicolo si trovi al riparo dal sole e soprattutto le condizioni dell’animale.

Se la situazione non si presenta estremamente allarmante si potrebbe attendere il passare di pochi minuti per capire se il proprietario del mezzo sia di ritorno. Nel caso in cui invece si pensa di dover intervenire o che il tempo trascorso inizi a diventare improponibile per l’urgenza della questione, si possono chiamare le autorità, Carabinieri o Polizia Municipale, che sapranno come intervenire in questi casi.

Però potrebbe anche capitare che non ci siano finestrini aperti, che il veicolo sia sotto il sole, che il cane sia visibilmente sofferente e che si è certi che non ci sia tempo da poter perdere. L’unica soluzione sarebbe quella di rompere il finestrino dell’auto.

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Attenzione però, in questo caso si potrebbe incombere in una denuncia da parte del proprietario del mezzo per danni e doversi presentare in tribunale, avendo bisogno dell’assistenza di un avvocato. A regolare questa eventualità, l’art. 635 del Codice penale, che specifica che “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui […] è punito con la reclusione da se mesi a tre anni (638, 649)“.

Ma, c’è anche da specificare che in questo caso si potranno avere delle attenuanti se si potranno mostrare delle prove inerenti alla situazione di pericolo e della necessità di un immediato intervento, come foto, video, testimonianze di altre persone presenti.

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Infatti il Codice penale spiega che “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale […] sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo […]“.

E’ anche da tenere a mente che con la rottura del finestrino l’animale potrebbe spaventarsi, ferirsi o scappare. Ponderare quindi bene la decisione, ricordando che le forze dell’ordine sono a disposizione per poter intervenire aiutando il cane in pericolo.