In caso di allagamento del proprio garage, a determinate condizioni si può richiedere il risarcimento dei danni al garage e alle cose contenute in esso al condominio sovrastante
I garage presenti all’interno dei condomini possono essere di proprietà dei condomini stessi, stiamo assistendo proprio in questi giorni alle conseguenze disastrose di un maltempo improvviso e piuttosto intenso. L’allagamento delle case, dei terreni, e delle strade, che è stato presente in Emilia Romagna ed in Trentino e Alto Adige, ha dimostrato come delle forti piogge, anche se non esattamente catastrofi climatiche, possano causare dei forti danni se la manutenzione degli argini e dei sistemi di scolo dell’acqua non è efficiente.
E questo può capitare anche all’interno di un condominio. Il garage sono situati nelle aree più basse dell’edificio, dove è facile che si possano verificare degli allagamenti. Proprio per questo, nelle aree dove sono costruiti i garage, solitamente sono presenti dei pozzi di scolo, in prossimità dei sistemi fognari di smaltimento dell’acqua piovana.
Generalmente, la maggior parte delle assicurazioni, dunque anche quella sul condominio, non comprendono risarcimenti in caso di eventi climatici estremi. Quali possono essere forti scosse di terremoto. Il caso di piogge insistenti e copiose, non rientra negli eventi climatici estremi, perché sono eventualità che potevano essere previste anche durante la costruzione. Dunque, nel caso in cui il proprio garage sia stato allagato, si può richiedere risarcimento per i danni provocati al locale ed alle cose in esso contenute al condominio sovrastante. E pozzi di scolo dovrebbero funzionare in caso di forti piogge, ed anche la pendenza del terreno per far confluire l’acqua verso e canali di scolo. Se la manutenzione non è adeguata, o se il pozzetto è intasato, l’acqua fuoriuscirà dal pozzo stesso, causando l’allagamento.
Nel caso in cui esista una forte criticità del sistema fognario, di competenza comunale, si può ugualmente richiedere il risarcimento per i danni subiti dal garage e dalle cose del suo contenute direttamente al condominio. Esso dovrà prima pagare, e poi provvedere a rivalersi sulle autorità competenti.
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