Cosa dice la legge riguardo l’abbaiare incessante dei cani? Un professore di Firenze è finito a processo per stalking a causa di questo
E’ trapelata da qualche giorno la notizia sul web che riguarda le molestie dovute all’abbaiare dei cani. E’ accaduto ad un professore di Firenze finito a processo per il reato di stalking per via di un costante e incessante abbaiare dei propri cani.
Le persone che abitavano intorno all’appartamento dove erano siti i cani hanno tentato di tutto per evitare l’impossibile: hanno cambiato i propri vetri, utilizzato tappi per le orecchie. Tuttavia, notte e giorno, i cani hanno continuato a destare la quiete pubblica e il riposo delle persone. Alla fine hanno cambiato casa dopo i numerosi interventi delle forze dell’ordine. Ci si chiede quindi se questo prefiguri davvero il reato di stalking e cosa dice la Legge a riguardo.
Per la storia del professore di Firenze sarà il Tribunale a giudicare i fatti e a sancire una condanna. La questione, in generale, può capitare a qualsiasi proprietario di cane e bisogna essere informati su quello che la Legge dice riguardo l’abbaiare incessante di questo animale. Nel codice penare, il reato definito “stalking” è regolato dall’articolo 612 “Atti persecutori”.
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La molestia definita dal Codice Penale parla infatti di “un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Il proprietario del cane, quindi, deve avere una condotta che condanni l’abbaiare incessante.
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Se il rumore perdura nel tempo i proprietari saranno necessariamente accusati e sanzionati a livello amministrativo. Se gli animali disturbano più di una persona il reato si concretizza in “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” e l’articolo 659 stabilisce che “chiunque (…) non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”
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