Non sempre, seppure previsto dalla legge, i cani girano nei luoghi pubblici senza guinzaglio e musereola. Ache cosa si rischia se quando si infrange la legge
Un cane è elemento di gioia e di preoccupazione per il padrone. Questo ha la capacità di essere riempire il cuore del proprietario fin dal primo giorno in cui arriva in casa. Un gioia contagiosa per tutti coloro che convivono con lui. Ma allo stesso tempo il pelosetto è anche una grossa responsabilità. Soprattutto quando si gira in città con il proprio amico a quattro zampe. Sia per la sua sicurezza che per quella degli altri.
Infatti molti utenti girano per i luoghi pubblici senza guinzaglio e musereola. Ovvero due elementi che in alcune zone è obbligatoria. Ma cosa rischia chi non rispetta queste indicazioni dello Stato? Che sanzioni sono previste in caso di inosservanza o in caso di un morso?
In Italia, al momento, non ci sono delle vere e proprie leggi sul guinzaglio o sulla museruola che ne stabilisca i luoghi e i momenti in cui devono essere utilizati. Il primo, a seguito di un’ordinanza del Ministero della Salute è obbligatoria per qualsiasi razza, età e taglia e va utilizzato di una misura non superiore a 1 metro e cinquanta nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblici. L’unica eccezione è prevista per le aree per i cani. E’ obbligatorio per il padrona avere con sé la museruola, secondo la stessa ordinanza, in caso di rischio per l’incolumità di persone e animali. O quando rischiesto dalle autorità.
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Qualora si decide di portare a spasso il proprio animale senza questi due accessori il padrone, qualora dovesse essere diventare obbligatorio indossarlo, questo è responsabile di “omessa custodia o malgoverno di animali“. La violazione di ciò può portare a una sanzione amministrativa pecuniaria da va dai 25 euro fino a un massimo di 258 euro. Se poi il cane, privo di museruola o guinzaglio, dovesse aggredire un’altra persona o chi in quel momento è custodisce il cane, il padrone è poi responsabile del reato di lesioni colpose. O omicidio colposo in caso in cui questo dovesse morire.
Se poi l’assenza di guinzaglio e museruola si verifica nonostante le prescrizioni degli organi amministrativi, come non lasciare il cane incustodito e il cane dovesse mordere qualcuno, il proprietario dovrà anche rispondere del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Questo è punito l’arresto fino a 3 mesei o l’ammeda fino a 206 euro.
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Non si può poi non citare l’articolo 2052 del Codice Civile per la responsabilità civile del padrone del cane. Secondo questo il “proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“. In base a questa c’è una presunzione di responsabilità in caso di eventuali danni del cane per danni arrecati a persone, animali e oggetti rotti e rovinati.
Questa responsabilità però decade nel momento in cui si dimostra che l’incidente sia avvenuto per un caso fortuito. Ovvero un evento eccezionale che il padrone non avrebbe potuto impedire. Ma nel caso in cui questi casi siano necessari, fornire questa prova liberatoria è molto difficile.
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