Hai intenzione di installare una canna fumaria ma vivi in un condominio? Informati sulla legislazione in materia, dovrai rispettare alcune leggi ma non è impossibile!
Se si vive in un condominio ma si vuole installare una canna fumaria sicuramente si deve prestare attenzione alle regolamentazioni previste dalla legge prima di procedere autonomamente e/o arbitrariamente. Innanzitutto è necessario che l’installazione osservi due parametri precisi: la salvaguardia della sicurezza e stabilità dell’edificio e l’assenza di alterazioni al decoro architettonico dello stesso.
Questo è quanto previsto dall’articolo 1102 c.c. Va da sé che persino la canna fumaria appoggiata al muro del proprio palazzo o condominio dovrà essere sottoposta a questi parametri di legge. Tuttavia risulta necessaria una ulteriore operazione prima di poter passare all’installazione dell’apparecchio: l’approvazione dei lavori da parte dell’assemblea dei condomini proprio perché l’inquilino non è un privato condomino.
Fare a meno dell’approvazione in assemblea e passare direttamente ai lavori di costruzione significherebbe abrogare la disposizione regolamentare e, pertanto, qualora i condomini non fossero d’accordo con quanto installato potrebbero tranquillamente procedere alla rimozione dell’apparecchio. Questo perché senza approvazione collettiva si è di fatto realizzato un abuso edilizio.
Quali sono le informazioni da comunicare in sede di assemblea condominiale? Il materiale è contenuto nella sentenza della Corte di Appello di Venezia nr. 654 del 23/03/2023. L’opportunità della richiesta avanzata dal condomino deve potersi basare sul rispetto delle disposizioni normative, sul corretto, o meno, posizionamento dell’apparecchio e sulla dimensione dello stesso. Gli elementi sono determinanti per l’assenso o dissenso.
Tuttavia l’assemblea dei condomini non può e non deve esercitare abusi di potere. Infatti, in presenta della presentazione di un progetto edile, di tutte le informazioni necessarie da fornire per legge, l’assemblea non può a priori opporsi alla volontà presentata dal condomino. In tal caso la disposizione assembleare verrebbe declassata a disposizione nulla (Trib. 7/03/2018 nr. 279)
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