La direttiva europea che programma l’obbligo delle case green prevede delle deroghe. Alcuni efifici potranno essere esentati dalle modifiche
Cosa si intende per case green? È un modo giornalistico per descrivere gli immobili ad emissioni zero. Ciò è possibile solo con modifiche strutturali alla casa, e con un approvvigionamento energetico autonomo. Che significa pannelli solari o fotovoltaici. Inoltre i materiali di costruzione dovrebbero essere fatti in modo da rendere isolato l’appartamento da escursioni termiche, responsabili di spreco energetico. Le case green, o case ecologiche, saranno imposte dalla commissione europea a partire dal 2026. Si inizia con gli edifici pubblici e con gli edifici commerciali oltre un certa certa metratura, per arrivare poi nel 2030 – 2033 agli edifici residenziali.
Il Governo attuale non è d’accordo con l’attuazione della direttiva, non perché – a sua detta – non ne condivida i principi di base, ma perché l’Italia è un territorio con delle particolari peculiarità per cui l’attuazione piena della direttiva sarebbe proibitiva.
In ogni caso la direttiva stessa include delle deroghe agli obblighi. Sono esentati dalla trasformazione degli edifici in case green entro i termini stabiliti gli edifici di particolare pregio storico ed architettonico, i luoghi di culto, edifici temporanei, le seconde case, gli immobili autonomi con una superficie inferiore ai 50 metri quadri e gli edifici di edilizia residenziale pubblica. Inoltre è inclusa un’altra deroga, che è generata da ragioni di fattibilità. Ogni Paese può richiedere di attuare la direttiva per un massimo del 22% degli edifici. A seguito della richiesta gli obblighi per il restante parco edilizio possono essere spostati al 2037. In Italia, il testo prodotto dalla commissione Industria, energia e trasporti ha degli emendamenti per richiedere ulteriore deroga per gli edifici soggetti a vincolo nazionale, nello specifico “agli edifici ufficialmente protetti in virtù dell’appartenenza a determinate aree o del loro particolare valore architettonico o storico”.
Nel testo sono presenti delle specifiche: “Gli Stati membri provvedono affinché la ristrutturazione dei monumenti sia effettuata conformemente alle norme nazionali di conservazione, alle norme internazionali di conservazione e all’architettura originale dei monumenti interessati”. E l’Italia non è certo priva di patrimoni da tutelare.
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