Gli incendi rappresentano un vero e proprio pericolo per l’incolumità pubblica. La legge prevede pene esemplari per chi li appicca: cosa si rischia
Gli incendi sono un problema che colpisce frequentemente il nostro paese durante i mesi estivi. Talvolta, la causa scatenante è dovuta alla negligenza dell’uomo ma non è sempre così. In ogni caso, si tratta di un evento catastrofico che provoca danni irreversibili a qualsiasi forma di vita sia animale che vegetale.
La normativa italiana distingue l’incendio doloso da quello colposo, a secondo che l’evento venga causato volontariamente o per negligenza e disattenzione. Dunque, l’incendio doloso è provocato intenzionalmente con un chiaro scopo criminale da parte del soggetto agente. Talvolta, dietro questo tipo di comportamenti si celano istinti piromani. Si tratta di una forte fissazione verso il fuoco, le fiamme e gli esplosivi in genere. Infatti, appiccare un incendio genera nel piromane una vera e propria euforia ed è questo che lo spinge a agire.
Un incendio doloso, cioè quello con intenzionale, è sempre punito dalla legge. In base a quanto stabilito dall’articolo 423 del codice penale la reclusione va dai 3 ai 7 anni. La stessa pena si applica anche qualora l’incendio provochi un danno ad oggetti o cose che appartengono all’autore del reato nel caso in cui l’evento rappresenti un serio pericolo per l’incolumità pubblica.
Per quanto riguarda l’incendio doloso boschivo è prevista una reclusione che va dai 4 ai 10 anni come stabilito dall’articolo 423 bis del codice penale. La pena è aggravata se l’evento causa un danno grave all’ambiente. Infine, secondo quanto previsto dall’articolo 425 del codice penale sono previsti aumenti di pena anche quando l’incendio doloso provoca danni a determinati beni, quali ad esempio:
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Edifici pubblici, impianti industriali o cantieri, aziende agricole, acquedotti, sorgenti, miniere e cave
Edifici abitati o destinati ad abitazione
Navi e aeromobili
Monumenti e cimiteri
Stazioni, porti e aeroporti, depositi di merci e magazzini, stoccaggi di materiali infiammabili o esplosivi
boschi, selve o foreste
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Inoltre, la legge distingue i fuochi dagli incendi. La Cassazione qualifica come incendi esclusivamente quei roghi di grande portata, che si propagano senza controllo, capaci di distruggere ogni cosa. In tal caso, questi rappresentano un serio e chiaro pericolo per l’incolumità delle persone. I fuochi, invece, non rappresentano in nessun modo una minaccia. Dunque, l’incendio ha rilevanza penale soltanto quando lo stesso comporti un concreto pericolo all’incolumità pubblica, sempre che le fiamme non abbiano coinvolto cose di proprietà altrui.
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