Nel caso delle responsabilità configurate dalle normative, vi sono alcuni quesiti che riscontrano ancora perplessità: per i danni causati dal cane, risponde il dog sitter o il proprietario?
Occuparsi di un cane è una scelta importante che modifica moltissimi aspetti della vita quotidiana. In quanto tale, andrebbe ponderata con consapevolezza, valutando anche le numerose responsabilità derivanti dall’adozione. Regolamentate dalle normative, nonostante la presenza di leggi che ne configurano i termini, esistono ancora numerose perplessità su alcune tematiche. Quella che desta maggiori perplessità, riguarda la responsabilità dettata dai danni provocati dal cane, che normalmente andrebbe ovviamente imputata al proprietario.
Il quesito che molti si pongono riguarda tuttavia un’eccezione, ovvero quella in cui è prevista la ceduta custodia dell’animale a terzi. Più precisamente, nel caso del quadro professionale del dog sitter, ci si chiede se la temporanea tutela da parte del lavoratore implichi anche una diretta responsabilità nel suddetto caso di danni provocati dall’animale domestico. La legge in questo caso è forse per molti inattesa, in quanto non risulta così scontata la relazione tra l’assenza del padrone e conseguente presenza del dog sitter per determinare la responsabilità di quest’ultimo: ecco cosa prevede la normativa vigente.
Tra le numerose responsabilità dettate dall’adozione di un cane, ne esiste una in particolare su cui vigono ancora diverse perplessità. Si tratta della normativa riguardanti gli eventuali danni causati dal cane, ma in assenza del padrone e con ceduta custodia a terzi. Più precisamente il dubbio riguarda la figura professionale del dog sitter, regolamentata a sua volta, che si occupa del cane sotto compenso in caso di necessità. Nonostante intuitivamente possa sembrare un quadro chiaro quello dei doveri imputati alla presenza del lavoratore, per la legge non è così scontato l’obbligo a sostenere le conseguenze.
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La legge che regolamenta questa posizione è art. 2052 del Codice civile per danno cagionato da animali, che presenta il testo: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“. Tuttavia giudici e studiosi si dividono in due differenti teorie sull’interpretazione della materia trattata nella normativa, ponendo l’accento sul significato di una precisa frase.
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La perplessità deriva dalla seguente: “chi lo ha in uso“, formando quindi due fazioni di pensiero. La prima prevede infatti la responsabilità della professionalità del dog sitter, che si occupa del cane in assenza del padrone. Nella seconda invece, si sottolinea la differenza tra il concetto di custodia e uso, evidenziando quindi un vantaggio nel concetto di “uso” derivato dalla responsabilità, non riguardante il rapporto di servizio relativo al lavoratore. L’unico aspetto certo è quello del “caso fortuito“, dove gli estremi della situazione in cui si verifica il danno sono regolamentati dall’impossibilità di prevedere e impedire l’effettivo evento.
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