Le indicazioni
La legge di stabilità 2015 contiene molte indicazioni utili che riguardano proprio la riqualificazione energetica. In particolare si parla di novità che riguardano la possibilità di estendere il beneficio anche ad altre azioni, come l’acquisto e la messa in opera di schermature solari e degli impianti di climatizzazione invernale, che sono dotati di generatore di calore. Questi ultimi, però, devono essere alimentati dalle biomasse. Ci sono delle detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie e del 65% per gli interventi di efficienza energetica. Per questi vengono sostanzialmente riconfermate le disposizioni che già valevano per l’anno scorso. Nello specifico, per le schermature solari, viene messa a disposizione l’opportunità di detrarre del 65% le spese sostenute per tende esterne, chiusure oscuranti, opere di protezione solare combinate con vetrate e, in generale, per tutte le schermature. La copertura delle spese è fino ad un valore massimo di 60.000 euro. Per i generatori di calore l’ecobonus corrisponde al 65%, fino ad un valore massimo di detrazione di 30.000 euro.
A chi spetta la detrazione fiscale
La detrazione fiscale spetta a tutti quei contribuenti che sostengono delle spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria abitazione, negli uffici, nei negozi, nei condomini e nei capannoni. Possono beneficiare dei contributi i privati e i contribuenti titolari di partita Iva, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile, in cui sono stati effettuati gli interventi di risparmio energetico. Le detrazioni fiscali spettano anche agli inquilini che hanno una casa in comodato d’uso. Ne possono beneficiare persone fisiche, società di persone, società di capitali, associazioni di professionisti, ma anche enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Anche tutti i figli e i parenti entro il terzo grado che convivono con il soggetto in possesso dell’immobile possono ricorrere alla detrazione Irpef ecobonus e quindi usufruire dell’agevolazione fiscale.
I documenti
I documenti che occorrono per fruire dell’agevolazione fiscale sono costituiti dalla certificazione energetica dell’edificio, dalla scheda informativa degli interventi realizzati e dall’attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Questa documentazione va spedita per via telematica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Può essere omessa anche la certificazione energetica, se l’intervento è stato rappresentato dall’installazione di infissi sul singolo alloggio, da pannelli solari o caldaie, da pompe di calore o da impianti geotermici.
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