Negli ultimissimi anni sono stati introdotti i cosiddetti “ecoreati”: cosa sono e quali sono le pene per chi trasgredisce le regole
Gli ecoreati sono dei gravi reati ambientali, talvolta considerati sinonimi di “ecomafia”. Con questo termine si fa riferimento ad una serie di condotte illecite portate a termine da organizzazioni criminali di stampo mafioso che minacciando la biodiversità. Tra queste figurano lo smaltimento dei rifiuti e la loro gestione illegale e l’abusivismo edilizio.
Per porre un freno a tutto ciò, è stata emanata la Legge n. 68 del 2015, in tal modo sono stati introdotti nel codice penale i cosiddetti “delitti ambientali”. Con la normativa sono state introdotte cinque nuove figure di reato: l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l’impedimento dei controlli, l’omessa bonifica e il traffico di materiale radioattivo.
L’inquinamento ambientale punisce chi provoca una compromissione o un deterioramento delle acque, dell’aria, del suolo o del sottosuolo. O ancora di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Tali condotte sono punite con la reclusione da 2 a 6 anni e con una multa che può andare da 10 mila a 100 mila euro. Il disastro ambientale, invece, rappresenta un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. In questi casi le pene partono da 5 fino ad arrivare 15 anni. Inoltre, è prevista un’aggravante quando il disastro ambientale viene commesso in un’area protetta o sottoposta a vincolo o provoca un danno a specie animali o vegetali protette.
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Mentre il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività punisce chi abusivamente detiene, cede, trasferisce, abbandona o si disfa di materiale ad alta radioattività. La norma prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro. Invece, l’impedimento di controllo si ha ogniqualvolta un soggetto modifica artificiosamente lo stato dei luoghi e impedisce l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro. Coloro i quali si macchiano di questo crimine saranno puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
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Infine, l’omessa bonifica punisce coloro i quali, pur essendo obbligati per legge, per ordine del giudice o da un’autorità pubblica, non provvedono alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. La pena prevista è quella della reclusione da 1 a 4 anni e una multa da 20.000 a 80.000 euro. Ciò nel caso in cui non si provveda alla bonifica obbligatoria di un territorio.
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