Se a causa di eventi atmosferici estremi, dei detriti rompono beni chi paga i danni: cosa dice la legge in casi come questi.
A margine di un evento atmosferico estremo, come una tromba d’aria, può accadere – e sicuramente a molti di voi lettori è accaduto – che un oggetto si stacchi da un balcone e vada a colpire un’auto in sosta o un altro oggetto magari posto sul balcone del piano inferiore, arrecando un danno. In attesa di capire come il futuro renda i nostri appartamenti più sicuri in caso di questi eventi, la domanda è chi paga oggi quel danno?
Occorre innanzitutto sapere che si può stipulare un assicurazione che copra i danni in caso di eventi atmosferici estremi, e una di quelle più note è la polizza auto in caso di grandine, per esempio. Ma un eventuale danno che viene arrecato a seguito di detriti che possono rompere qualcosa in nostro possesso è in ogni caso tutelato anche dal Codice Civile.
Cosa dice la legge se ci sono danni causati indirettamente da eventi atmosferici estremi
L’art. 2051 del Codice Civile italiano stabilisce la responsabilità oggettiva per i danni causati da cose che si hanno in custodia: c’è un solo modo per liberarsi da questo tipo di responsabilità e cioè riuscire a dimostrare che l’evento dannoso è dovuto a un caso fortuito. Questo non c’entra nulla con la volontà o negligenza del custode, ma è esclusivamente legato al controllo sull’oggetto.
In poche parole, se una persona viene danneggiata, questa deve provare il danno subito e la sua entità, mentre il custode dell’oggetto che ha provocato il danno – per esempio una pianta sul balcone di casa, appunto – deve dimostrare che questo è stato causato da un caso fortuito, un evento imprevedibile e inevitabile. Nel caso di una tromba d’aria, ad esempio, io che ho in custodia un bene posso essere esonerato dunque da questo tipo di danni.
Ma a quanto pare, non è sempre così e si devono verificare dei presupposti perché appunto non ci siano dubbi sull’eccezionalità dell’evento. Per dissipare ogni dubbio rispetto a questo aspetto, basta leggere la Sentenza n. 5422/2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che chiarisce senza dubbio alcuno come un evento atmosferico può considerarsi caso fortuito solo se è eccezionale e imprevedibile.
Ovvero che, in base a dati scientifici e statistici specifici del luogo, si può dire che un evento del genere in quel posto non si è mai verificato. Se un evento naturale si è già verificato in passato, non può rientrare nei parametri della eccezionalità e dell’imprevedibilità, per cui il custode di un bene è responsabile del danno che questo può arrecare. In estate, dunque, una tromba d’aria improvvisa non è imprevedibile ed eccezionale, e i danni vanno pagati.