I danni provocati dalle foglie del vicino che cadono sulla nostra proprietà, possono essere oggetto di risarcimento? Cosa dice la legge
Senza dubbio a tutti è capitato di avere fogli e petali di fiori indesiderati sul proprio balcone o nel proprio giardino. Questo è un evento assolutamente naturale che dipende dal cambio delle stagioni, dalla presenza del vento e delle piogge. Il codice civile in ogni caso stabilisce che se si arreca danno a terze persone cagionato da qualcosa di proprietà, la responsabilità è del proprietario.
Per essere valido questo discorso, si devono avere dei danni rilevanti e risarcibili. Ed inoltre si deve dimostrare che la persona in causa non poteva evitare in alcun modo questo danno. Si pone al caso appunto dell’albero del vicino le cui foglie, anche se le fronde non sconfinano, vanno a cadere nel proprio giardino. Il codice civile, interpretato anche da sentenze della Cassazione, si esprime in materia.
Come accennato in precedenza l’articolo 2051 del codice civile italiano stabilisce che ogni persona è responsabile del danno causato dall’oggetto che ha in custodia. Alberi e piante rientrano perfettamente in questo discorso, come anche i cani. Quindi si potrebbe dire che danni causati dalle foglie del vicino che cadono sulla propria proprietà sono passibili di risarcimento. Tuttavia il vicino può allo stesso modo dimostrare di aver effettuato l’adeguata manutenzione, ma che cause naturali come vento e pioggia hanno comunque trasportato le foglie. E inoltre, per richiedere il risarcimento da anni, ci deve essere il riconoscimento di un danno. Rimuovere con la scopa le foglie dal giardino, in quanto fa parte di un tipo di manutenzione ordinaria, non può essere considerato un danno risarcibile. Diverso è il discorso in cui le foglie che cadono nel cortile del vicino ostruiscono i canali di scolo e causano pozzanghere e allagamenti. Se il proprietario dell’albero non ha effettuato potatura regolare e manutenzione, egli potrà essere soggetto alla richiesta di risarcimento danni.
Per evitare che si creino delle controversie, ed inutili lungaggini all’interno dei tribunali civili, la legge stabilisce le distanze minime tra un albero e il confine di una proprietà. Esso varia a seconda della tipologia di albero. Quindi per gli alberi ad alto fusto la distanza minima di tre metri. Gli alberi di fusto non alto, dunque di altezza non superiore a 3 m hanno un obbligo di legge di un metro e mezzo di distanza dal confine. Mentre per siepi vive arbusti viti, di altezza non superiore due metri e mezzo, la distanza minima è mezzo metro.
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