Le imprese agricole, che abbiano sottoscritto o meno delle polizze assicurative, possono richiedere un indennizzo per i danni provocati dalle calamità naturali.
Durante l’estate abbiamo assistito a diversi eventi climatici estremi. Alcuni dei quali possono tranquillamente avvicinarsi all’idea di calamità naturale. La maggior parte delle polizze indennizza i danni alle imprese, escludendo le calamità naturali, che sono imprevedibili, ed in quanto tali comportano un rischio non da poco per le aziende di assicurazione. Purtroppo in Italia già dallo scorso maggio si è assistito ad eventi estremi. Le alluvioni dell’Emilia e soprattutto della Romagna ne sono testimonianza.
Oltre ad aver distrutto strade, ponti ed edifici, l’esondazione delle dighe ha allagato numerosi campi agricoli, comportando un danno incredibile al settore. Che potrà essere bonificato nel giro di tempi piuttosto lunghi. Inoltre non è enumerabile la cifra di animali morti destinati all’allevamento, dunque una risorsa fondamentale per le attività locali. Al punto che il presidente della Regione ha richiesto lo stato di emergenza. Questo è l’evento più grave accaduto in tempi recenti, ma non è certo l’unico. I grandi sismi de L’Aquila e di Amatrice ancora continuano a pesare sulla cittadinanza locale. Quali sono gli aiuti che lo Stato può conferire alle imprese agricole?
Probabilmente proprio in conseguenza all’alluvione della Romagna, lo scorso maggio è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto legge dal titolo “Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi
compensativi ex post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali“. La legge è diventata effettiva solo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 31 agosto 2023.
Le disposizioni in merito trattano principalmente la questione del risarcimento delle assicurazioni nei confronti delle imprese che hanno subito ingenti danni a causa delle calamità naturali. Il presupposto fondamentale è che gli eventi possano essere assimilati a calamità naturali. Una pioggia molto forte, ma che rientra nel trend stagionale, a meno di eccezioni, probabilmente non entra in questo quadro normativo.
Le polizze devono risarcire il 70% del premio assicurativo nel caso in cui la perdita in termini di produzione sia non inferiore al 30%. Invece il risarcimento del premio del 50% spetta a chiunque abbia ricevuto danni dagli eventi climatici estremi assimilabili alle calamità naturali, senza dover dimostrare la percentuale di perdita.
Non solo chi ha stipulato una polizza assicurativa può ottenere rimborsi a seguito di calamità naturali. Anche le microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli possono richiedere, entro 3 anni dall’evento un rimborso sulle perdite che riguarda le spese per la ricostruzione di edifici, costi di rimozione e distruzione di animali morti, la perdita di bestiame, la ricostituzione di impianti produttivi. Da parte sua l’azienda deve dimostrare l’entità della perdita di fatturato in termini economici. Le modalità sono esplicate sul portale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
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