Installazione condizionatori: quando si rischia con la legge

Non bisogna sottovalutare i rischi legati all’installazione di un condizionatore. E’ bene dunque conoscere la legge così da evitare una multa

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Condizionatori su una facciata (Foto di Sławomir Kowalewski da Pixabay)

La maggior parte delle persone pensano che basti comprare al negozio un condizionatore e affidarsi a un qualsiasi operaio per farlo montare. L’iter non è proprio così: intanto perché servono persone autorizzate per il montaggio, ma soprattutto serve qualcuno che abbia il R-410A, ovvero un gas fondamentale affinché questi funzionino.

Ma c’è dell’altro: infatti l’installazione di questo elettrodomestico deve rispettare alcune norme comunali, che fissano i limiti amministrativi, e le norme del condominio che, invece, fissano i limiti relativi al rapporto tra i privati. In parole povere: per il primo caso bisogna rispettare autorizzazioni e vincoli paesaggistici, per il secondo non bisogna ledere al decoro architettonico dell’edificio e agli aspetti relativi alla sicurezza.

Come evitare brutte sorprese con l’installazione di un condizionatore

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Condizionatori all’esterno di uno stabile (Foto di StockSnap da Pixabay)

A seguito del  Dlgs 222/2016 per installare gli impianti di condizionamento, non serve più l’autorizzazione: in pratica si può installare il motore in balcone o sotto la finestra senza dover più dover affrontare l’intero iter burocratico. Ma attenzione perché rimane vivo l’aspetto ambientale che può prevedere regole nei centri storici o nelle aree vincolate sotto l’aspetto paesaggistico. Con l’articolo 2 del Dpr 31/2017, allegato A è stata poi esclusa la necessità di autorizzazione ambientale per l’impianti con unità esterna purché si intervenga su prospetti secondari come spazi interni o luoghi non visibili dallo spazio pubblico.

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Prima però di procedere con l’acquisto e l’installazione è bene consultare il regolamento di condominio. E’ bene però sottolineare che qualora esistano dei divieti, questi hanno valenza solo e unicamente se fossero di natura “contrattuale”. Ovvero approvato all’unanimità. In pratica chiunque è libero di installare il condizionatore esternamente sotto la propria finestra. Il motivo? Questo spazio è considerato un bene comune e, grazie all’articolo 1102 del Codice Civile, può essere utilizzata da chiunque per il miglior godimento della propria abitazione. E di conseguenza non serve richiedere l’autorizzazione durante l’assemblea dei condomini. E’ però fondamentale avvisare l’amministratore che dovrà comunicarlo alla prima seduta utile.

Ma attenzione perché il condominio, qualora un condizionatore sia installa sulla facciata esterna del palazzo, può richiederne lo smantellamento qualora questo leda il decoro architettonico dell’edificio o ne pregiudica il pari uso da parte degli altri condomini. Questi sono vincoli imposti dall’articolo 1102 del Codice civile. Si sottolinea altresì come il decoro del palazzo deve essere valutato al momento dell’installazione. Infatti se risultasse già deturpato da precedenti interventi, nessuno potrà impedire l’installazione del condizionatore, nonostante sia vistoso.

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Naturalmente il condizionatore non deve generare esalazioni di fumi, gas, e rumori che superino la normale tollerabilità come definito dall’articolo 844 del C.C. E’ poi fondamentale rispettare la distanza di un metro dall’appartamento del vicino sebbene la giurisprudenza ipotizza che il limite possa essere derogato se la struttura dell’edificio non ne consenta il rispetto. Infine altro limite restrittivo è l’installazione del compressore all’esterno qualora dovesse ostacolare la godibilità di un panorama significativo.

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