La legge non ammette ignoranza. Neppure nel giornalismo e per questo motivo è importante conoscere la legislazione in merito alle distanze
Chi ha una casa un po’ fuori città, in campagna o magari una villetta a schiera decide di contornare il perimetro della casa con delle piante. Una soluzione che permette di coprire e mascherare le bruttissime reti di metallo di divisorie. Senza dimenticare le tantissime opzioni che la natura offre: siepi, alberi, piante da frutto. Un ventaglio di opzioni che permettono non solo di dividere le varie proprietà ma anche per tutelare la propria privacy.
Ma per quanto le intenzioni di chi decide di piantare queste soluzioni siano ottime e legittime è fondamentale che il proprietario di casa rispetti la legislazione a riguardo. Regole e leggi che servono, soprattutto, ad evitare che il vicino impugni una motosega o, peggio ancora, un’ingiunzione a tagliare o rimuovere o spostare il tutto.
La legge italiana, è bene sapere, che tende a tutelare il vicino di casa “dall’alto in basso“. Ovvero una soluzione con la quale si vuole prevenire che la crescita di questi possano togliere luce e vista al dirimpettaio, ma anche che le radici possano creare danni. Ma quindi cosa riporta il Codice civile sulla distanza tra piante e confine? L’Art. 892 del C.C. sottolinea che chi vuole piantare le piante “deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali“.
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Se tutto ciò non dovesse essere possibile o non dovessero esistere è importante osservare e rispettare alcune regole in base all’altezza delle piante. E, per questo motivo, è stato stabilito che deve essere mantenuta una distanza di tre metri per quelli di alto fusto come noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili. Gli alberi, invece, che non hanno un fusto non troppo alto, ovvero con un’altezza non superiori ai tre metri, deve essere di un metro e mezzo. Infine se si vogliono piantare viti, arbusti, siepi vive e piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo la distanza da mantenere è di un mezzo metro. Ma la norma non è finita. Infatti viene sottolineato che “qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie”.
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Ma ci sono delle eccezioni. Infatti se sul confine esiste un muro divisorio (proprio o comune) le distanze non devono essere rispettate a condizioni che l’altezza delle piante non superi del muro. Altro elemento che può creare un’altra peculiarità è un fosso in comproprietà, tra i due terreni. E lo stesso vale per le piante rampicanti purché collocate in vaso mobile.
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