I rami del vicino di casa che invadono la proprietà possono essere potati? Risponde la Cassazione con una sentenza che fa legge
L’erba del vicino etc etc. Il vicino di casa non sempre è l’immagine del buon vicinato che la retorica statunitense vorrebbe far vedere. Ed in effetti esiste ampia letteratura che narra di come, nei rapporti tra condomini o vicini, da dei piccoli espedienti nascono delle tragedie che sconfinano in film drammatici come “Il giardino di limoni” o commedia nera come “L’albero del vicino”, di fattura nord europea, che racconta da come un ramo che sconfina nel giardino del vicino di casa si possono generare sequele di tragedie.
Ed in effetti la prassi ha necessitato diverse puntualizzazioni legali, che si appellano all’articolo 896 del Codice Civile. Nonostante ciò si arrivati alle regole definitive con una sentenza della Corte di Cassazione. Dalla presenza di un albero in giardino o in balcone si possono generare diversi scenari che necessitano un giudizio.
L’albero del vicino, come comportarsi
La proprietà è qualcosa di tutelato dal nostro codice civile. Dunque anche la proprietà di un albero in giardino o in balcone. Allo stesso tempo anche lo spazio è considerato una proprietà a tutti gli effetti. Si pogano casi differenti. L’ampiezza di un albero fa ombra nel balcone del vicino. Le radici o le fronde confinano nella proprietà altrui. Come ci si deve comportare? Nel caso dell’ombra la questione è ambigua, perché dipende dalla posizione del sole oltre che dell’albero. Mentre invece per quanto riguarda i rami e le fronde il codice civile, articolo 896, è piuttosto chiaro.
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Le sentenze della Corte di Cassazione
L’articolo 896 del Codice civile sostanzialmente vieta che un albero o una pianta di proprietà sconfini nella proprietà altrui. Di conseguenza, se è fatto divieto che fronde o radici oltrepassino il confine proprio per invadere quello del vicino, è anche legittimo che egli si possa trovare nella condizione di doverle tagliare. Sia le fronde che le radici. E poco importa se questo possa pregiudicare la crescita dell’albero. Lo sconfinamento non è accolto. Dalla norma generale del codice civile la Cassazione ha confermato tramite sentenza specifica.