I rifiuti di cantiere provenienti da lavori di costruzione o demolizione sono considerati rifiuti speciali e come tali non sono riutilizzabili. Devono prima essere conferiti alla discarica e in alcuni casi all’impianto di trasformazione dove possono essere predisposti per il riutilizzo. Il loro smaltimento, in qualità di rifiuti speciali, deve sottostare alla norma vigente in materia di rifiuti. Si rischiano multe salate se non si rispetta il corretto smaltimento.
La domanda sorge però spontanea: chi se ne deve occupare, il committente dei lavori, l’impresa edile o altri? Proviamo a fare chiarezza sulla procedura e i soggetti preposti allo smaltimento in caso di costruzioni, demolizioni o ristrutturazioni.
Il corretto smaltimento dei rifiuti edili, facciamo chiarezza
La maggior parte dei rifiuti che derivano da un cantiere edile sono definiti come rifiuti speciali e occorre quindi seguire scrupolosamente la normativa. Per quello che riguarda il soggetto incaricato dello smaltimento, è quello che produce il rifiuto. Se i lavori sono affidati a un’impresa edile sarà dunque lei a doversene occupare. Se invece si tratta di un privato, lo smaltimento ricade sul proprietario dell’immobile oggetto dei lavori.
Lo dice il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 sulle norme in materia ambientale. Questo decreto stabilisce anche che la responsabilità e i costi dello smaltimento dei rifiuti edili di un cantiere ricade sul soggetto che li produce.
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Occorre inoltre tenere presente che bisogna redigere un piano di gestione dei rifiuti edilizi nel cantiere, individuando le tipologie di rifiuti coinvolti e come verranno stoccati, trasportati e smaltiti. Ad esempio il deposito temporaneo dei rifiuti può avvenire solo nel cantiere dove è stato prodotto.
Nel caso di un’impresa ad esempio, questa non può trasportare e depositare i rifiuti presso la propria sede. Eccezione per i piccoli interventi edili o di manutenzione: in questo caso l’impresa può stoccare il rifiuto se accompagnato dall’apposito documento di trasporto.
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