L’avvio ufficiale dell’estate è ormai alle porte. Tutti i viaggiatori iniziano a contare quegli interminabili minuti che li separano dalla loro prossima vacanza, a scandire uno per uno i secondi che si frappongono tra loro e il meritato riposo. Che sia all’insegna del puro divertimento o della contemplazione rilassata delle bellezze naturalistiche del territorio, in questa stagione è sicuramente il mare la meta più gettonata.
Niente è più appagante di poter staccare dal lavoro e trascorrere qualche giorno per ricaricare le energie in una spiaggia perfetta, con sabbie dorate e acque cristalline. Qualora si decida di trascorrere le ferie in Italia, è però necessario ricordare le regole da seguire: a volte, anche un gesto dettato dalla pura innocenza, può costare tanto, trasformando il tanto anelato paradiso in cui si era cercato ristoro, in un inferno.
Ubi societas, ibi ius, ci ricorda un broccardo caro al mondo del diritto: qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico, necessita di regole (che disciplinino la vita e le attività) che costituiscono il diritto e che nel loro insieme formano appunto un ordinamento giuridico. Si tende spesso a dimenticare che, anche in spiaggia, come nella vita, i comportamenti devono essere rispettosi di norme giuridiche che ne stabiliscono i limiti e ne prescrivono le eventuali sanzioni.
Chi si appropria di sabbia, conchiglie o ciottoli (azione molto comune tra i turisti, desiderosi di avere un souvenir per conservare la memoria del luogo), incorre in una sanzione amministrativa che comporta il pagamento di una somma che va dai 1.549,00 euro ai 9.296,00 euro. Il riferimento normativo principale è il Codice della Navigazione.
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Nell’art. 1162 si stabilisce che “chiunque estrae arena [sabbia n.d.r], alghe, ghiaia o altri materiali [ad esempio conchiglie n.d.r] nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna […] è punito con l’arresto fino a due mesi ovvero con l’ammenda fino a lire mille». Il Decreto Legislativo 507/1999 ha sostituito le sanzioni penali (arresto e ammenda) con l’applicazione della sola sanzione amministrativa (con con minimo fissato a tre milioni di Lire e massimo a diciotto milioni di Lire, diventate poi con il passaggio all’euro – rispettivamente – 1549,00 euro e 9296,00 euro).
Nell’articolo sopra riportato viene usata l’espressione “demanio marittimo”: sabbia, conchiglie, ciottoli ecc… ne fanno parte in virtù dell’art. 28 del Codice della Navigazione, che definisce “demanio marittimo a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade”; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo»
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Come si sarà intuito, è irrilevante il volume di sabbia o altri beni che vengono asportati. Si tratta di un patrimonio che non solo è di “proprietà” dello Stato, ma che va necessariamente tutelato. La sabbia delle coste marine, un tempo considerata inesauribile, sta diventando una risorsa naturale scarsa.
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