Per quanto i cani siano naturalmente portati ad esprimersi attraverso l’atto di abbaiare, vi sono alcuni limiti da rispettare previsti dalla legge: cosa possono fare i vicini
Godere giornalmente della compagnia di un cane è un’esperienza di vita appagante e meravigliosa, che arricchisce la quotidianità di emozioni e gesti. Ma non sempre i vicini di casa sono d’accordo con questa visione, in special modo quando l’animale adottato presenta la frequente abitudine di abbaiare. Quest’ultima risulta un’azione totalmente naturale per il cane, in modo specifica rappresenta il suo mezzo di espressione per esigenze e stati d’animo. Tale comportamento si può palesare senza alcun motivo, ovvero senza la necessità di comunicare un’esigenza, come ad esempio la fame o il bisogno di uscire.
In alcuni casi anche in assenza dell’eventualità che venga causato da agenti esterni, come il casuale e occasionale passaggio di un simile. Al verificarsi di tale condizione, sicuramente si presenta un problema, che prevede alcune gravi conseguenze. Magari di non sufficiente rilevanza per le persone che se ne prendono cura, ma senza ombra di dubbio fondamentale per gli abitanti nelle adiacenze di casa. Il tema è disciplinato dalla legge, che prevede alcuni estremi, che se non rispettati, causano l’insorgenza di un illecito civile, contestabile dal vicinato e punibile persino penalmente.
Il cane abbia troppo: cosa prevede la legge
Una recente ordinanza della Cassazione ha riconfermato alcune regole cardine del vivere comune con la presenza di animali domestici che emettono rumori molesti. In questo specifico caso, gli ululati e i guati contestati avrebbero causato il mancato riposo del vicino di casa, con conseguenti compromissioni della vita personale. Più precisamente, la stanchezza aveva rallentato la facoltà di concentrazione e la soglia di attenzione, tanto da determinare i licenziamento dal suo ruolo lavorativo. Un’importante occasione per ricordarsi delle normative previste e non commettere errori, che possano nuocere gli abitanti del vicinato, e in secondo luogo causare gravi conseguenze.
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Il Codice civile prevede un principio di “normale tollerabilità” (articolo 844 ) per i rumori relativi ai guaiti del cane, che non deve essere superato per non costituire un illecito. Non sono specificati gli estremi del concetti di tollerabilità, ma è la Cassazione con una sentenza del 2018 a porre ulteriore luce, descrivendo il limite di tollerabilità come un principio non assoluto e da contestualizzare per quanto concerne il luogo e la fascia oraria in cui si verifica la criticità. Senza dubbio, l’atto di abbaiare del cane costituisce un’espressione naturale delle sue esigenze ed emozioni, che tuttavia se costante e molesto costituisce un illecito punibile penalmente.
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Il motivo è che possono rientrare nel reato “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” previsto all’articolo 659 del Codice penale. Il mancato impedimento degli “strepiti di animali”, quando questi disturbano “le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici“, prevede la pena di reclusione fino a tre mesi e il pagamento di un’ammenda fino a 309 euro. Ovviamente sarebbe necessario stabilire l’oggettività del danno subito, evitabile con maggiore attenzione da parte di chi si assume la responsabilità dell’adozione di un cane, con pacifica tolleranza da parte del vicinato in caso di “normali rumori”.